Passaporto/carta d’identità
Ai viaggiatori diretti all’estero si consiglia di munirsi sempre di passaporto, con validità residua ed eventuale visto richiesti dal Paese di destinazione (informarsi al riguardo presso il competente Ufficio diplomatico-consolare in Italia o con il proprio agente di viaggio).
(Per i minori che viaggiano si invita a consultare l’apposita voce “Documenti per viaggi all’estero di minori” della sezione “Documenti di viaggio”)
Il passaporto resta infatti il principale documento per le trasferte oltre confine, poiché universalmente riconosciuto, mentre non sono molti i Paesi che accettano la carta d’identità italiana valida per l’espatrio.
In particolare, si segnala che alcuni Paesi ancora non accettano la carta d’identità elettronica e, pertanto, si consiglia di verificare con le Ambasciate o gli Uffici Consolari dei Paesi di destinazione se il predetto documento di viaggio è accettato.
A tale proposito si segnala che spesso comportano notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) le carte d’identità in formato cartaceo, ed inoltre si segnala che ai sensi della Circolare 9/2019, la ricevuta della Carta di Identità Elettronica (CIE) non è utilizzabile come documento di viaggio, ma unicamente come documento di identificazione all’interno del territorio nazionale.
Per quanto riguarda invece il rilascio di una nuova carta d’identità, si rimanda a questo sito e alla Circolare del Ministero dell’Interno 4/2017.
Passaporto/carta d’identità
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, o di carta d’identità valida per l’espatrio.
Al fine di agevolare l’espatrio dei cittadini in questione e sventare il pericolo di espatri illegali degli stessi per conto di terzi, dal 2010 è prevista la possibilità di chiedere, agli Uffici competenti a rilasciare il documento, che i nomi dei genitori vengano riportati sul passaporto. Qualora tale indicazione non dovesse essere presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di stato di famiglia o di estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano. Si ricorda che ai sensi della Circolare 1 del 27 gennaio 2012 del Ministero degli Interni “la carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare all’estero), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante la dichiarazione di accompagnamento, finalizzata a garantire una maggiore tutela del minore, a rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax) .Si evidenziano di seguito le innovazioni principali:
– la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;
– gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;
– nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente;
– nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.
A partire dal 28 maggio 2011 (a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 71/2011), in caso di smarrimento o di furto dei documenti di viaggio, l’Ufficio consolare italiano in loco potrà emettere – previa autorizzazione dell’Autorità italiana competente – un nuovo passaporto oppure rilasciare un documento di viaggio provvisorio (ETD – Emergency Travel Document).
Conformemente alla normativa europea, tale ultimo documento (ETD) è valido per il solo rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente del connazionale o ancora, eccezionalmente, verso un’altra destinazione.
Per ottenerlo bisogna presentarsi in Consolato, che provvederà al rilascio dopo aver esperito gli accertamenti del caso e previa acquisizione della seguente documentazione:
Va tenuto presente che nei giorni prefestivi e festivi tale forma di assistenza potrebbe essere preclusa a causa della chiusura degli Uffici stessi e differita – tranne che in situazioni di comprovata emergenza – al primo giorno lavorativo utile.
I Consolati onorari non sono abilitati al rilascio dell’ETD, ma si limitano alla trasmissione delle domande di rilascio all’ufficio consolare competente ed eventualmente alla consegna del documento al richiedente. Si segnala che le spese di spedizione della documentazione da parte dell’ufficio consolare di seconda categoria e d’invio dell’ETD personalizzato da parte dell’ufficio consolare di prima categoria sono a carico del richiedente.
Si raccomanda di rendere la denuncia di furto o smarrimento del passaporto anche alle locali Autorità di Polizia, al fine di facilitare il transito alla frontiera.
In generale è consigliabile conservare, in un luogo diverso da quello in cui si custodiscono i documenti originali, una fotocopia dei documenti più importanti (passaporto, carta d’identità, carta di credito) per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento.
Si segnala che i passaporti oggetto di furto o smarrimento all’estero e successivamente rinvenuti da parte delle locali Autorità, vengono restituiti all’Ufficio consolare nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.
Pertanto, coloro che abbiano recentemente subito all’estero un furto/smarrimento del proprio passaporto e vogliano verificare sia stato rinvenuto, possono contattare, per ulteriori informazioni in merito, l’Ufficio consolare territorialmente competente per il luogo dove si è verificato il furto/smarrimento.
L’eventuale ritiro del passaporto potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
Si ricorda che trascorso il periodo massimo di un anno di giacenza presso l’Ufficio consolare, a decorrere dalla data in cui le Autorità locali restituiscono i passaporti rubati o smarriti, senza che i documenti siano stati reclamati dai legittimi proprietari, si procederà alla loro distruzione senza ulteriori comunicazioni.
Spedizione di denaro
Ove fosse necessario inviare all’estero urgentemente somme di denaro, i principali servizi commerciali offrono un servizio rapido, sicuro e capillare a costi contenuti.
Si rende noto che i documenti di viaggio oggetto di furto o smarrimento all’estero, in caso di rinvenimento, vengono di norma restituite agli Uffici consolari nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.
Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito all’estero un furto/smarrimento e vogliano verificare se i documenti di viaggio siano stati rinvenuti, a contattare l’Ufficio consolare territorialmente competente per ulteriori informazioni in merito.
Si segnala che l’eventuale ritiro dei predetti documenti potrà avvenire, presso l’Ufficio consolare dove è avvenuto il rinvenimento, secondo le seguenti modalità:
Prima di partire per un viaggio, in qualsiasi Paese si voglia andare, è bene informarsi su quali siano i documenti e le procedure richieste per entrare. Nel caso del visto, i tempi necessari per riuscire ad ottenerlo potrebbero essere piuttosto lunghi: per questo motivo è bene muoversi in anticipo, e conoscere ogni dettaglio sul documento di cui si ha bisogno.
Il visto di ingresso rappresenta l’autorizzazione che viene concessa ai viaggiatori stranieri per poter entrare in un determinato Paese per turismo o altri motivi, come ad esempio lo studio o il lavoro. Il visto è valido per un certo periodo di tempo e per specifici scopi. In generale, il visto è un adesivo o un timbro che viene applicato sul passaporto e che deve essere richiesto presso le ambasciate, i consolati o all’ingresso del Paese di destinazione.
La procedura di richiesta del visto non è uguale in tutti i territori: ciascun Paese ha infatti le proprie specifiche, sia per quanto riguarda il rilascio che per i costi. Il visto di ingresso può inoltre essere di varie tipologie, e valido per uno o più accessi al Paese.
Il visto di ingresso è l’atto con il quale uno Stato concede a un individuo straniero il permesso di accedere nel proprio territorio, per un certo periodo di tempo e per determinati fini. È internazionalmente noto con il nome breve di visa, dal latino charta visa (“carta che è stata vista”).
Prima di richiedere l’autorizzazione per entrare in un determinato territorio, che si tratti di un visto per turismo o di un altro tipo di documento, è importante informarsi interrogando il sito dell’ambasciata del Paese, sul portale del Ministero degli Affari Esteri italiano o rivolgendosi a un’agenzia di viaggi specializzata. Se viene utilizzato il sito dell’ambasciata per fare la richiesta del visto, bisognerà compilare un modulo con i propri dati e un indirizzo, ad esempio quello dell’albergo, del Paese ospitante.
In alcuni casi questo modulo andrà spedito, con in allegato una copia del passaporto, alcune foto in formato passaporto e un questionario prestampato in cui sarà necessario indicare le motivazioni per cui si vuole entrare nel territorio. Solitamente la richiesta del visto può essere fatta online, per posta oppure di persona. In alcuni Paesi è previsto il rilascio dell’autorizzazione a entrare all’arrivo. In generale, comunque, bisogna considerare che le tempistiche per ottenere il visto variano da qualche giorno fino ad alcuni mesi.
Il visto può essere contenuto in un documento a sé o, più comunemente, stampato sul passaporto del richiedente o contenuto in foglio da allegare al medesimo. Non tutti gli Stati richiedono il visto per l’ingresso nel loro territorio, ritenendo in certi casi sufficiente il passaporto o la carta di identità, in seguito ad accordi di libera circolazione.
A seconda del motivo di viaggio sono disponibili diverse tipologie di visto:
Visto turistico: il più richiesto, è generalmente il meno costoso (talvolta gratuito) e permette di visitare il Paese per un periodo compreso fra 30 e 90 giorni nella maggior parte dei casi.
Visto di transito: rilasciato a coloro che si fermano nel Paese per un breve periodo (solitamente fra tre e sette giorni) per poi proseguire verso un Paese terzo diverso da quello di provenienza.
Visto di studio/lavoro: è di solito il più costoso e anche quello che dura di più (6-12 mesi e oltre), viene richiesto da chi si vuole trasferire per lavorare o studiare nel Paese, e talvolta i requisiti sono più stringenti rispetto al visto turistico.
Esistono poi altre tipologie di visti per casi particolari, come i viaggi diplomatici o le operazioni chirurgiche.
In alcuni casi il visto può anche essere ottenuto all’arrivo, allo stesso prezzo di quando viene richiesto al consolato o pagando una commissione aggiuntiva. In questo caso si parla di VOA (Visa on arrival). Con il passaporto italiano si può ottenere il VOA in trentasei Paesi.
Paesi che rilasciano il VOA a tutti i turisti Paesi che rilasciano il VOA a un gruppo ristretto di nazionalità (più di 10)
Il visto elettronico o eVisa (dall’inglese electronic visa) è una procedura semplificata di richiesta del visto, che permette di evitare le code al consolato e snellisce la burocrazia, in quanto permette di pagare con carta di credito o di debito e di stampare il visto direttamente a casa propria, ritirarlo al consolato tramite appuntamento o all’aeroporto di arrivo. Al 2020 quarantatrè Paesi hanno implementato l’uso del visto elettronico. Con il passaporto italiano si ha accesso a ventidue Paesi con il visto elettronico.
Paesi che garantiscono l'eVisa a tutti i visitatori Paesi che garantiscono l'eVisa a un gruppo ristretto di nazionalità Paesi che richiedono un'autorizzazione elettronica al viaggio (ETA) per la maggior parte di coloro che sono esenti da visto
Il procedimento per il rinnovo del visto è lungo e complicato: il consiglio è quindi di non ridursi all’ultimo minuto se si ha questa necessità. In caso di mancato rinnovo, infatti, c’è il rischio di poter essere espulsi dal Paese.
Il visto di ingresso viene revocato quando le condizioni di rilascio dell’autorizzazione all’ingresso nel Paese non siano più soddisfatte. L’annullamento del documento avviene a opera delle autorità competenti dello Stato di rilascio o di un altro Stato. Altri casi in cui il visto può essere revocato sono quelli per misura preventiva, quando il soggetto è ritenuto pericoloso, o in seguito a procedimenti penali.
In generale esistono 3 tipologie di visto:
Ogni Paese ha una normativa differente per definire la tipologia di visto di ingresso. Alcuni territori, infatti, rilasciano le autorizzazioni a entrare per categorie specifiche di viaggiatori:
Nei Paesi asiatici, come Cina, India, Russia e Thailandia, viene richiesto il visto per turismo: mentre in Cina ha una validità dai 3 ai 6 mesi, in India l’autorizzazione scade dopo 90 giorni, mentre in Russia dura fino a un massimo di 30 giorni. In Thailandia, invece, il visto turistico non è richiesto se ci si ferma nel Paese per meno di 30 giorni, e all’ingresso verrà stampato sul passaporto un permesso gratuito.
Nei Paesi americani invece, non viene richiesto il visto turistico. Negli Stati Uniti, ad esempio, con il programma “Viaggi senza Visto” non è necessaria l’autorizzazione all’ingresso, ma serve richiedere almeno 72 ore prima della partenza. In Canada, Argentina e Brasile il visto per turismo non è necessario per soggiorni inferiori ai 90 giorni. In Messico invece non è richiesto il visto turistico se ci si ferma nel Paese fino a un massimo di 180 giorni.
Nei Paesi dell’Oceania, invece, il visto turistico serve per entrare in Australia, mentre non è richiesto per chi resta sul territorio della Nuova Zelanda per un tempo inferiore ai 3 mesi.
Nei Paesi dell’Africa, come Marocco e Tunisia, il visto per turismo non è richiesto per soggiorni sotto ai 90 giorni. In Egitto è invece necessario essere in possesso del visto turistico, così come in Sud Africa, dove, se la permanenza sul territorio è fino a 90 giorni, il visto viene rilasciato direttamente al momento dell’arrivo in frontiera.
I principali Paesi in cui i viaggiatori italiani possono entrare con il visto, anche per motivi turistici, sono:
Afghanistan
Algeria
Angola
Australia
Azerbaijan
Bahrein
Bangladesh
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Capo Verde
Cina
Costa d’Avorio
Cuba
Egitto
Etiopia
Filippine
Gabon
Ghana
Giordania
Guinea
Haiti
India
Iran
Iraq
Kenya
Kuwait
Laos
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malawi
Mauritania
Mongolia
Mozambico
Myanmar
Nepal
Nigeria
Oman
Papua Nuova Guinea
Pakistan
Repubblica Centrafricana
Repubblica Democratica del Congo
Russia
Ruanda
Seychelles
Sierra Leone
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Sud Africa
Tanzania
Togo
Uganda
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Per i cittadini italiani il visto turistico non è richiesto nei seguenti territori:
Albania
Andorra
Antille Olandesi e Bonarie
Argentina (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Aruba
Austria
Bahamas (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Barbados (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Belgio
Bermuda
Bielorussia (per soggiorni inferiori a 30 giorni non è richiesto)
Bolivia (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Bosnia e Erzegovina (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Botswana
Brasile
Bulgaria
Canada (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Cayman Isole (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Cile (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Costa Rica (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Cipro
Colombia
Danimarca (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Ecuador (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Fiji (per soggiorni inferiori a 120 giorni non è necessario)
Finlandia
Francia
Giappone (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Germania
Georgia
Giamaica (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Giappone (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Grecia
Grenada (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Guatemala (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Gibilterra
Guadalupa
Guyana (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Guyana Francese
Honduras (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Hong Kong (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Indonesia (per soggiorni inferiori a 30 giorni non è necessario)
Irlanda
Kazakhstan (per soggiorni inferiori a 30 giorni non è necessario)
Kosovo (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malaysia (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Malta
Marocco (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Mauritius (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Messico (per soggiorni inferiori a 180 giorni non è necessario)
Micronesia (per soggiorni inferiori a 30 giorni non è necessario)
Montenegro
Namibia (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Nicaragua (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Norvegia
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Panama (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Paesi Bassi
Paraguay (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Perù (per soggiorni inferiori a 183 giorni non è necessario)
Polinesia Francese (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica di Corea (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Repubblica Dominicana (per soggiorni inferiori a 30 giorni non è necessario)
Repubblica Slovacca
Romania
Salomone Isole (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Samoa (per soggiorni inferiori a 30 giorni non è necessario)
Senegal
Serbia (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Singapore (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Slovenia
Spagna
Stati Uniti
Svezia
Svizzera
Taiwan (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Thailandia (per soggiorni inferiori a 30 giorni non è richiesto)
Tunisia (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Turchia (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Ucraina (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Ungheria
Uruguay (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Uzbekistan
Venezuela (per soggiorni inferiori a 90 giorni non è necessario)
Vietnam (per soggiorni inferiori ai 15 giorni e ingresso singolo non è necessario)
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